Il Consiglio dei Ministri n. 101 del 22 ottobre 2024 ha approvato in via preliminare nuove disposizioni integrative e correttive al Codice Appalti. Un intervento normativo che modifica diversi aspetti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tra i cambiamenti, risaltano le novità legate alla digitalizzazione del settore, con particolare riferimento all’adozione del Building Information Modeling (BIM).

Ecco i principali punti di interesse.

BIM: Elevata la Soglia di Obbligatorietà
Questa modifica innalza dal 1° gennaio 2025 la soglia rispetto al limite precedente, fissato a 1 milione di euro, portandolo a 2 milioni di euro.

Cambia il Metodo di Calcolo della Soglia
Un aspetto significativo del correttivo riguarda il metodo di calcolo per determinare la soglia dei 2 milioni di euro. La nuova disciplina prevede l’uso della stima parametrica del valore del progetto, che si basa su parametri chiave e dati storici. Questo si differenzia dal criterio precedente, che faceva riferimento all’importo a base di gara.

  • Stima parametrica: metodologia che utilizza variabili come superficie, volume e dati storici per stimare i costi.
    Importo a base di gara: valore minimo stabilito dall’amministrazione per l’avvio della gara d’appalto.
  • Soglia Specifica per i Beni Culturali
    Il correttivo introduce una disposizione ad hoc per i beni culturali: l’obbligo di utilizzo del BIM scatterà per progetti con una stima parametrica del valore superiore a 5,5 milioni di euro. Questo riconosce la particolarità e la complessità degli interventi su edifici classificati come beni culturali.

Nota sui Concetti di Valore Stimato e Importo a Base d’Asta
Per comprendere meglio i cambiamenti introdotti, è utile distinguere tra:

  • Prezzo a base d’asta: rappresenta il limite massimo che l’amministrazione è disposta a pagare per un progetto e include le componenti soggette e non soggette a ribasso.
  • Valore stimato dell’appalto: un valore complessivo, che comprende importi soggetti a ribasso, opzioni, premi e altri pagamenti. Questo valore guida la programmazione triennale dei lavori e la disciplina applicabile.

Di seguito riportiamo alcuni estratti del correttivo ritenuti rilevanti ai fini delle commesse BIM:

  • il comma 1 è sostituito dal seguente:
    “1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.”
  • il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare, sulla base degli standard internazionali di settore, l’adeguatezza dei sistemi di gestione della qualità dell’organizzazione, nonché della sicurezza delle informazioni.”
  • al comma 6 dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
    “g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.”
  • al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    “c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;”
  • il primo periodo è sostituito dal seguente:
    “A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell’articolo 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”
  • al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    “b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;”
  • al comma 4 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
    “c) le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell’interoperabilità dell’anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;”
  • il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2. L’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.”
  • Articolo 193 (Procedura di affidamento)…13. In relazione alla specifica tipologia di lavoro o servizio, l’ente concedente può prevedere criteri di aggiudicazione premiali, volti a valorizzare l’apporto di ciascuna offerta agli obiettivi di innovazione, sviluppo e digitalizzazione.
  • Il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale è adottato dall’AGID, di intesa con ’ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  • Le disposizioni di cui all’articolo 43 sull’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all’articolo 14 già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’allegato I.7.
  • …g) I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • all’articolo 3, comma 1: 2) dopo la lettera q), sono inserite le seguenti:“q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su un’infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l’accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell’organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali; q-quater) «gestore dei processi digitali», figura che si relaziona principalmente al livello dell’organizzazione, per quanto attiene alla digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stessa, avendo eventualmente la supervisione o il coordinamento generale degli interventi in corso;
  • All’Allegato I. 2 Attività del RUP (Articolo 15) all’articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole “di ruolo” sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Ferma restando l’unicità del RUP, il RUP e gli eventuali responsabili di fase possono delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore per lo svolgimento di attività operative nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 e ai servizi messi a disposizione dall’ANAC.”
  • all’articolo 3:
    • il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.”
    • il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25, certificate per la fase di programmazione.”
  • all’articolo 6:
    • il comma 3 è sostituito dal seguente: “3.  I soggetti che gestiscono la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.”
    • dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: “13-bis. Il soggetto referente individuato ai sensi del comma 13 riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o presso le altre piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 del Codice, certificate per la fase di programmazione.”
  • all’articolo 1, il comma 2è sostituito dal seguente: “2. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 2, può essere supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS). A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.”;
  • all’articolo 2 al comma 4:2.1. alla lettera a), le parole “bi- e tri-dimensionali di carattere urbano” sono sostituite dalle seguenti: “e GIS su scala urbana”;
    2.2. alla lettera c), le parole “illustrate anche mediante modelli informativi” sono sostituite dalle seguenti: “sviluppate anche tramite l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43”;
  • all’articolo 3) al comma 1.2
    la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS;”  la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo;”
  • all’articolo 3) al comma 1.3
    alla lettera n), le parole “dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all’interno dei modelli informativi” sono sostituite dalle seguenti: “dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, quando possibile, i requisiti previsti dai CAM sono integrati nella gestione informativa digitale”;
  • all’articolo 6: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    “2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice, il PFTE è supportato dall’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (Geographical Information System – GIS.).”;
  • all’articolo 13: Articolo 6-bis  2) il comma 2 è sostituito dal seguente:f) l’organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;
    g) l’eventuale riferimento all’organizzazione e all’integrazione nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;
  • Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, ai fini della gestione informativa digitale  dello sviluppo della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori il capitolato informativo di cui all’articolo 1 comma 9, dell’allegato I.9, declina i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione posto a base di gara e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell’opera e della procedura di affidamento.
  • all’articolo 15, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:  “1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.
  • all’articolo 18: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale delle attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto all’allegato II.14.”;
  • all’articolo 19: il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti.”
  • all’articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. In caso di ricorso ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all’articolo 43 del codice, gli elaborati grafici sono estratti dai modelli informativi, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto esecutivo, nei limiti in cui ciò è praticabile tecnologicamente, garantendo, in caso di integrazione con dati e informazioni esterne ai modelli informativi, l’assoluta coerenza geometrica ed informativa al contenuto informativo dei modelli stessi.”;
  • all’articolo 27, il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti.”;
  • all’articolo 28, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:  “3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.
  • all’articolo 30: al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis) nei casi di adozione dei metodi e strumenti di gestione digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43, descrizione dell’eventuale associazione tra la scomposizione gerarchica delle attività, i dati e le informazioni contenute nei modelli informativi anche in termini di tempi e costi, in coerenza con gli obiettivi di progetto esecutivo.”;
  • il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa allo sviluppo temporale della attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall’allegato II.14 al codice.”;
  • all’articolo 31 il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale economica per gli aspetti relativi alla computazione dei lavori.”;

f) l’organizzazione ed impiego delle informazioni relative alla gestione informativa digitale dei tempi e costi;

g) l’eventuale riferimento all’organizzazione e all’impiego nei processi di gestione informativa digitale delle informazioni relative all’uso, gestione, manutenzione e dismissione delle opere in progetto, nonché delle informazioni relative alla sostenibilità sociale, economica, e ambientale;

  • Il capitolato informativo allegato al progetto esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 9 dell’Allegato I.9, declina, ai fini della gestione informativa digitale dell’esecuzione dei lavori, i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo coerenti con il livello di progettazione esecutiva e con i contenuti del capitolato informativo allegato al DIP, tenuto conto della natura dell’opera e della procedura di affidamento
  • all’articolo 33: il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere l’utilizzo di sistemi di gestione informativa digitale relativa alle attività di esproprio, asservimento e interferenza con i servizi.”;

All’Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • “2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l’adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:
    • a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3;
    • b) definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali; c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all’esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita dei cespiti immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell’ente concedente.”;
  • il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all’articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all’interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all’esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.”
  • al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I documenti contrattuali disciplinano le responsabilità, gli obblighi e i relativi adempimenti dell’appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.”;
  • il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all’interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l’affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell’opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l’adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell’organo di collaudo.”;
  • la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;”
  • 12.9. la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell’avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;”
  • all’articolo 2, comma 5,  il primo periodo è sostituito dal seguente: “ In seguito alla determinazione dell’importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull’incremento percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.”;
  • alla Tabella A della Nota di lettura, al numero 5), le parole “è obbligatoria la metodologia BIM” sono sostituite dalle seguenti “si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” e le parole “percentuale BIM)” sono sostituite dalle seguenti “percentuale relativo all’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale)”.
  • all’articolo 2, comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nei prezzari, in modo progressivo, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.” e, al terzo periodo, le parole “modellazione informativa (BIM)” sono sostituite dalle seguenti: “gestione informativa digitale delle costruzioni”;
  • all’articolo 6, comma 2 alla lettera f), le parole “modellazione informativa (BIM)” sono sostituite dalle seguenti: “gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice”;
  • Articolo 8. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzionea) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali;
    e)  all’articolo 11: 3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:…a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali;
    “Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori)d) individua i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;

la Tabella B è sostituita dalla seguente: “Tabella B – Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2:

RequisitoPunteggio massimo ottenibile
Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi

digitali

20 punti
Sistema di formazione e aggiornamento del personale20 punti
Numero di procedure aperte di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente alla data di inizio di ciascun biennio di qualificazione di cui all’articolo 11, comma 140 punti
Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC5 punti
Nuovi criteri di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a), b), b-bis) e b-ter)10 punti, di cui 1 punto per ciascun

criterio a), b) e b-bis), 7 punti per il

criterio b-ter), così suddivisi:

– Media ≤80: 7 punti;

– 80<Media≤115: 5 punti;

– Media>115: 0 punti

Acquisizione di servizi e forniture inferiore alla soglia europea nel quinquennio precedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate5 punti

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